IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400,  concernente  la  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  concernente
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed  in
particolare, l'art. 3, comma 18; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice
della protezione civile»; 
  Visto l'art. 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.  119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136,
con cui al fine di far fronte alle esigenze  derivanti  dagli  eventi
calamitosi verificatisi nei mesi di  settembre  e  ottobre  dell'anno
2018, e' stato istituito presso il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio
dei ministri un fondo con una dotazione iniziale di 474,6 milioni  di
euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre  2018,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi  meteorologici  che
hanno  interessato  il  territorio  delle  Regioni  Calabria,  Emilia
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,  Lombardia,  Toscana,
Sardegna, Sicilia, Veneto e  delle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici  verificatisi
a partire dal mese di ottobre 2018; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 558 del 15 novembre 2018  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici che  hanno  interessato  il  territorio  delle  Regioni
Calabria,  Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,  Liguria,
Lombardia,  Toscana,  Sardegna,  Sicilia,  Veneto  e  delle  Province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  colpito  dagli  eccezionali  eventi
meteorologici verificatisi a partire dal  mese  di  ottobre  2018»  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  20
febbraio 2019 con il quale e' stato adottato il Piano  nazionale  per
la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e  la  tutela
della  risorsa  ambientale,  il  quale,  tra  l'altro  prevede   che,
relativamente alle misure emergenziali di  cui  all'Azione  2  (Piano
emergenza dissesto),  «il  Sotto-Piano  di  azione  di  contrasto  al
rischio  idrogeologico   determinato   da   calamita'   naturali   e'
prontamente adottato sulla base della ricognizione dei fabbisogni per
il ripristino delle strutture  e  delle  infrastrutture  danneggiate,
gia' posta in essere con  le  procedure  definite  con  le  ordinanze
adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile»; 
  Viste in particolare, le Azioni 3 e 4 del sopra citato  Sotto-Piano
del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico,  il
ripristino e la tutela della risorsa ambientale,  recanti  interventi
urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di
trasporto e di rete danneggiate da eventi  emergenziali,  finalizzati
alla  riduzione  degli  effetti  degli  eventi  calamitosi  di   tipo
idraulico e idrogeologico per € 347.382.242,89 e per gli investimenti
strutturali e  infrastrutturali  urgenti  finalizzati  esclusivamente
alla mitigazione  del  rischio  idraulico  e  idrogeologico,  nonche'
all'aumento   del   livello   di   resilienza   delle   strutture   e
infrastrutture per € 177.217.757,11, a valere sulle risorse stanziate
dall'art. 24-quater del decreto-legge n. 119 del 2018; 
  Considerato che il predetto fondo  di  cui  all'art.  24-quater  e'
destinato alle  esigenze  per  investimenti  delle  regioni  e  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, in particolare nei  settori
di spesa  dell'edilizia  pubblica,  comprese  le  manutenzioni  e  la
sicurezza, della  manutenzione  della  rete  viaria  e  del  dissesto
idrogeologico; 
  Considerato che lo stesso art. 24-quater,  prevede,  altresi',  che
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  di
concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  i
Ministri competenti, previa intesa da sancire in sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  sono   individuati   gli   enti
destinatari, le risorse per ciascun settore, i comparti, i criteri di
riparto, gli  importi  da  destinare  a  ciascun  beneficiario  e  le
modalita'  di  utilizzo,  di   monitoraggio,   anche   in   relazione
all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite  il
sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011,  n.  229,  di
rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita' di recupero e  di
eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate; 
  Considerato che le regioni e le Province autonome  hanno  segnalato
al  Dipartimento  della  protezione  civile  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri i fabbisogni relativi agli interventi  urgenti
di messa  in  sicurezza  dei  territori  e  delle  infrastrutture  di
trasporto  e  di  rete   danneggiate   dagli   eventi   emergenziali,
finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi  calamitosi  di
tipo idraulico ed idrogeologico, nonche' interventi per la  riduzione
del rischio residuo connesso con  gli  eventi  emergenziali  di  tipo
idraulico ed idrogeologico; 
  Considerata la necessita' di assicurare omogeneita' nella  gestione
delle  diverse  risorse  rese  disponibili  per  l'attuazione   degli
interventi in rassegna individuando  come  destinatari  i  commissari
delegati e le Province autonome di Trento e Bolzano e come  modalita'
quelle previste dalla citata  ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile 15 novembre 2018, n. 558; 
  Ravvisata, pertanto,  la  necessita'  di  assegnare  ai  commissari
delegati, ovvero alle  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  le
risorse  finanziarie  di  cui  al  citato  art.  24-quater,  in  modo
proporzionale rispetto ai fabbisogni ricogniti da ciascuna regione  e
provincia autonoma; 
  Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Di  concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e   delle   finanze,
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  delle
politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per quanto citato in premessa, l'importo di euro  347.382.242,89
a  valere  sulle  risorse  finanziarie  stanziate  per  l'anno   2019
dall'art. 24-quater, del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136,
e' assegnato ai commissari delegati delle regioni  ed  alle  Province
autonome  di  Trento  e  Bolzano,  di  cui  all'art.  1,   comma   1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
558 del 15  novembre  2018,  per  la  realizzazione  di  investimenti
immediati di messa in sicurezza o ripristino delle strutture e  delle
infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi  di  ottobre  2018
nei settori dell'edilizia pubblica, della manutenzione  e  sicurezza,
della manutenzione della rete viaria e della mitigazione del dissesto
idrogeologico. 
  2. Le rimanenti somme stanziate dal predetto art. 24-quater, pari a
euro 177.217.757,11, di cui euro 127.217.757,11 per  l'anno  2019  ed
euro 50.000.000,00 per l'anno 2020, sono assegnate ai soggetti di cui
al comma  1  per  gli  altri  investimenti  urgenti  nei  settori  di
intervento citati. 
  3. Per gli investimenti di valore  superiore  alla  soglia  di  cui
all'art. 35, comma 2, lettera  a),  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, puo' essere  finanziata  anche  la
sola progettazione da realizzare nell'anno 2019. 
  4. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono  ripartite  nella  tabella
allegata al presente decreto e sono assegnate ai soggetti di  cui  al
comma 1  in  misura  proporzionale  ai  fabbisogni  rappresentati  al
Dipartimento della protezione civile,  all'esito  delle  ricognizioni
avviate a seguito degli eventi emergenziali di cui in premessa. 
  5. Entro venti giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i soggetti di cui
al comma 1 predispongono un piano degli  investimenti  da  realizzare
nei limiti delle risorse  assegnate  per  annualita',  suddiviso  per
settori di intervento e che identifichi  gli  interventi  tramite  il
Codice unico di progetto (CUP), da sottoporre alla  approvazione  del
Capo Dipartimento della protezione civile. detto piano  puo'  formare
oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione  ad  esigenze
straordinarie, previa  autorizzazione  del  Capo  Dipartimento  della
protezione civile, nei limiti  della  quota  parte  di  finanziamento
assegnata per ogni annualita' al singolo beneficiario di cui al comma
1. 
  6. A seguito dell'approvazione del piano di cui al comma 5, al fine
di consentire l'avvio immediato degli investimenti,  si  provvede  al
trasferimento a favore di ciascun soggetto di cui al comma 1, del  30
per cento dell'importo indicato, relativamente alla prima annualita',
nella tabella di cui al comma 4. Le restanti risorse sono  trasferite
in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. 
  7. Nell'ipotesi di mancata stipula  dei  contratti  di  affidamento
degli interventi di cui al presente  decreto,  per  le  risorse  gia'
trasferite e non utilizzate, i soggetti di cui al comma 1  provvedono
al versamento su apposito capitolo/articolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui all'art.
24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,  n.  136.  Entro  il  30
settembre di ciascuna annualita' mediante decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del  Dipartimento  della
protezione  civile,  si  provvede  all'assegnazione   delle   risorse
complessivamente assegnate e non utilizzate in favore dei soggetti di
cui al comma 1, che documentino di aver  avviato  almeno  il  70  per
cento degli investimenti previsti nel piano  e  che  ne  garantiscano
l'impiego  entro  il  31  dicembre  di  ogni   annualita',   mediante
rideterminazione del riparto di cui alla tabella allegata. 
  8. Gli interventi di cui al presente decreto sono  attuati  con  le
modalita' di  cui  all'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 558 del  2018  e  successive  ordinanze  e  sono
monitorati e verificati ai sensi del decreto legislativo 29  dicembre
2011, n. 229, classificati come «decreto-legge  n.  119/2018 -  piani
commissari eventi calamitosi», e i relativi  dati  sono  forniti  dai
commissari delegati e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. 
  9. La tabella allegata al presente  decreto  ne  costituisce  parte
integrante e sostanziale. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 4 aprile 2019 
 
                            Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                                Conte 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                                Tria 
 
              Il Ministro dell'ambiente e della tutela 
                      del territorio e del mare 
                                Costa 
 
                Il Ministro delle politiche agricole 
                 alimentari, forestali e del turismo 
                              Centinaio 
 

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2019 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  Reg.ne  succ.  n.
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